Roberto Melideo |
“Mi
sono battuto fuori e dentro il Consiglio Comunale per l'attuazione a
Chieti di quanto previsto dal D.L. 193/2016 (convertito nella legge n.
225 del 1/12/2016), attraverso apposito regolamento comunale, affinché
venissero rottamate le cartelle per le pendenze derivanti dalle
ingiunzioni di pagamento comunale, notificate negli anni compresi fra il
2000 e il 2016 che potranno essere ora finalmente pagate al netto di
sanzioni e interessi moratori.
Accertata
la piena sostenibilità dell'operazione per le finanze del Comune di
Chieti, si è potuto procedere alla rottamazione delle cartelle, aiutando
così le famiglie in difficoltà e nel contempo facilitando al Comune
l'incasso di crediti che altrimenti difficilmente sarebbero stati
esigibili.
A
tal proposito, bisogna fare alcune precisazioni per alcuni casi
particolari previsti dal regolamento comunale: 1) Le contravvenzioni al
Codice della Strada godranno solo dell'esclusione degli interessi di
mora e della maggiorazione del decimo semestrale; 2)Per le aliquote e le
detrazioni IMU, sono state recepite quelle del 2016; 3) Per aderire
alla rottamazione delle proprie cartelle comunali, si dovrà presentare,
entro il 31 maggio 2017, una domanda alla Teateservizi srl, oppure alla
Soget SpA, in base a chi delle due società ha notificato la cartella in
questione, attraverso una apposita modulistica presente sui siti.
Dunque,
per i cittadini che ne faranno richiesta ci sarà la possibilità di
estinguere il debito tramite la cancellazione delle sanzioni, sia per
quanto riguarda quelle contributive, sia per gli interessi di mora e per
le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Ma,
attenzione, leggendo la normativa nazionale, è bene che i cittadini
vengano a conoscenza che resteranno dovuti in misura piena, sia le
eventuali somme affidate all’agente della riscossione a titolo di
capitale (contributi, imposte e tributi), sia gli eventuali interessi da
ritardata iscrizione a ruolo (cioè quelli dovuti dal giorno seguente
alla scadenza del pagamento, fino alla data in cui il ruolo diverrà
esecutivo), sia le eventuali somme maturate a favore dell’agente della
riscossione a titolo di aggio della riscossione stessa, però da
calcolare tenendo conto della sola quota capitale e degli interessi da
ritardata iscrizione a ruolo. Altresì, restano integralmente dovuti, gli
importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di
notifica della cartella di pagamento.
Pertanto, è evidente che
la convenienza alla rottamazione di una cartella dipende da diversi
fattori: 1) E' maggiore o minore in base all'anzianità della cartella;
1) E' da valutare in base alla capacità di far fronte ai termini
speciali di pagamento previsti.
Il Capogruppo in Consiglio Comunale,
Dott. Roberto Melideo
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